Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19680 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19680 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
X. MICHELE N. IL 25/08/1973
avverso la sentenza n. 884/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1) Con sentenza del 19/6/2014 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Trani, emessa il 2/12/2013, con la quale X. Michele
Vincenzo era stato condannato per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta
l’ipotesi di cui al comma 5, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 2, mesi 2 di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando l’erronea applicazione della legge
penale e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva
ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto che la recidiva contestata non potesse essere esclusa, essendo essa indice di
maggiore pericolosità, stante la stabile dedizione dell’imputato all’attività di spaccio,
come emergeva dai numerosi, specifici ed attuali precedenti penali.
2.2) Anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte
territoriale ha congruamente motivato, avendo fatto riferimento alla personalità
dell’imputato, quale emergeva dai precedenti penali ed alla offensività della condotta
connotata da professionalità nell’esercizio dell’attività di spaccio.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consigliere est.
I Presidente
,

OSSERVA

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