Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1968 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1968 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CORIANI DOMENICO LANFRANCO N. IL 29/03/1953
)k-PARTECIVIt-E
avverso la sentenza n. 5988/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c.c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
I Coriani Domenico Lanfranco ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione
della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla
valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame
completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in ma, all’udienza del 29-11-12.

R.G. 26304-12

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