Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1968 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1968 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO VINICIO N. IL 10/05/1957
avverso la sentenza n. 176/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PALUMBO Vinicio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 codpen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
dolendosi che non sarebbe stato considerato che s’era allontanato dal doMicilio per
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – con valutazione insindacabile in sede di legittimità – ha escluso che ricorresse
il preteso stato di necessità, osservando ch’egli avrebbe potuto rivolgersi alle forze
dell’ordine.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille .in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.
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