Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19679 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19679 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SADIK YOUSSEF, nato in Marocco il 04/11/1978

avverso la sentenza del 19/07/2017 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/07/2017, la Corte di appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza del 10.4.2017 del Tribunale di Genova- che aveva
dichiarato SADIK YOUSSEF responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina (982 grammi con principio attivo pari a 692 grammi
per dosi ricavabili pari a 4.615 circa) e lo aveva condannato alla pena di anni
cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa- riduceva la pena inflitta ad anni
quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa.

a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 73, comma 7,
d.P.R. n. 309/1990, lamentando che nonostante avesse reso una confessione
spontanea dell’addebito e fornito elementi precisi e circostanziati in relazione alla
persona del fornitore, alle modalità della cessione ed alla provenienza della
sostanza stupefacente, la Corte territoriale non riconosceva l’applicabilità della
menzionata circostanza attenuante.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati
concernenti sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del
ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni
collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non è suscettibile di
censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez.4
n.7956 del 15/01/2015, Rv.262438).
3. Nella specie, la sentenza impugnata espone, con argomentazioni congrue
e logiche, le ragioni ostative al riconoscimento della circostanza attenuante
individuandole nel limitato apporto dichiarativo dell’imputato che si era risolto nel
rafforzamento di un quadro probatorio già esistente e non aveva consentito
l’individuazione di soggetti che avevano avuto un ruolo principale nel traffico degli
stupefacenti.
La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema
Corte in subiecta materia.
E’ stato, infatti, chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il
riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti

2

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SADIK YOUSSEF,

all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al
rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi
risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del
28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759).
La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse
rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito
indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante come è
stato più volte ribadito da questa Corte di cassazione anche con pronunce

n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376; Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004,
Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del
nominativo di qualche complice, ma occorre che l’aiuto si concreti quantomeno in
un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della
posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di
altri delitti; Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale
occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè
tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la
cessazione dell’attività criminale ad esse relativa; Sez. 4, n. 10115 del
23/01/2007, Galati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv.
242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all’intero arco della
condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed aveva rilevanza ai
fini della neutralizzazione dell’attività criminosa).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Giulio Sarno

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successive che ne hanno ulteriormente chiarito anche l’ambito applicativo (Sez. 6,

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