Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19679 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19679 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVAKOVIC TIZIANO N. IL 05/02/1973
avverso la sentenza n. 796/2012 TRIBUNALE di UDINE, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
2.1. Quanto alla prima censura, va osservato che all’udienza fissata per l’applicazione
della pena l’imputato era presente e, quindi, perfettamente in grado di comprendere,
anche con l’ausilio della difesa tecnica garantitagli, ciò che stava accedendo.
2.2. quanto alla mancata sostituzione della pena patteggiata con il lavoro di pubblica
utilità, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., essa non era prevista nel patto.
Pertanto la mancata concessione da parte del giudice di merito non integra una
violazione dell’accordo (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27407 del 20/03/2008 Ud. (dep.
04/07/2008), Rv. 240691).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014

Preside

1. L’imputato LEVAKOVIC Tiziano ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena per il reato p. e p. dall’art. 186 lett. b) C.d.S. (acc.
in Pozzuolo del Friuli il 10\5\2011), deducendo :
L’erronea applicazione della legge, in quanto l’imputato non era stato reso
1.1.
edotto della pena concordata.
1.2. La violazione di legge e la carenza di motivazione della medesima in ordine
omessa sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Con memoria del 28\3\2012 il difensore dell’imputato ha ribadito le censure alla
sentenza.

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