Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19678 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19678 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MARTINO CHARLES, nato a Pomigliano D’Arco il 12/07/1978

avverso la sentenza del 16/03/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DEPOSITATA IN C :4CEL ENA

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/03/2016, la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napolicon la quale, all’esito di giudizio abbreviato, DI MARTINO CHARLES era stato
dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per
detenzione illecita di gr 18,9 di hashish (suddivisa in otto stecche da cui si
ottengono 88 dosi medie) e condannato alla pena anni tre, mesi sei di reclusione
ed euro 4.500, 00 di multa – riduce la pena inflitta ad anni due, mesi quattro di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI MARTINO
CHARLES, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed
articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per omessa
pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità della
fattispecie delittuosa di cui al predetto articolo. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.Nella sentenza impugnata, pur avendo costituito specifico motivo di appello
formulato dal difensore dell’imputato la configurabilità della fattispecie delittuosa
di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non vengono esplicitate le
ragioni per le quali tale ipotesi delittuosa non è stata ritenuta configurabile.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio ed
integra il vizio denunciato.
La Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello che investiva un
“punto” della decisione di primo grado oggetto di impugnazione aveva l’obbligo di
pronunciarsi.
3.Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad
altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli,
diversa Sezione.
Così deciso il 14/03/2018

reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

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