Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19677 del 18/02/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19677 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CAPUA FRANCESCO n. 8/9/1945
avverso la sentenza n. 4940 del 18/4/2013 del GIP del TRIBUNALE DI
TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
VINCENZO GERACI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Capua Francesco propone ricorso avverso la sentenza del giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata che il 18 aprile 2013 gli
applicava ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. la pena di anni cinque di
reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 ed 80 2° c.
d.p.r. 309/90 per la detenzione di circa 21 kg di cocaina; deduce la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in riferimento all’art. 240 cod. pen. avendo il
giudicante statuito la confisca dell’autovettura in cui era rinvenuta la partita di
11.1 kg di cocaina per essere tale autovettura
“chiaramente strumentale
all’attività di spaccio”, motivazione del tutto apparente per la sua genericità
laddove, trattandosi di confisca facoltativa, pur essendosi nell’ ambito di una
sentenza di patteggiamento, il giudice era tenuto a motivare l’esercizio del
potere discrezionale.
Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta chiede
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto, valutato il tipo di motivazione
Data Udienza: 18/02/2014
necessaria nella sentenza di patteggiamento, era sufficiente che si ponesse in
evidenza l’utilizzazione dell’autovettura per l’occultamento della droga al fine di
ritenerne la strumentalità all’attività di spaccio.
Il ricorso deve essere accolto.
Essendo stata emessa sentenza di “patteggiamento allargato”, era possibile
disporre la confisca facoltativa; il giudice ha, però, omesso di motivare le ragioni
dell’esercizio di tale facoltà di confisca, motivazione necessaria anche a fronte del
particolare tipo di sentenza.
a fronte di una particolare quantità di stupefacente che, in base a quanto
riportato nell’imputazione, è stata rinvenuta all’interno della autovettura in
questione, non può per ciò solo affermarsi la strumentalità dell’autovettura
rispetto al reato. Anche nel dato caso, quindi, era necessario individuare,
quantomeno in termini generali, le ragioni concrete per cui si giunge alla
conclusione della funzionalità del bene rispetto al reato.
Non può neanche accogliersi la tesi della procura generale, sopra riportata,
in quanto la semplice affermazione “chiaramente strumentale all’attività di
spaccio” non è affatto una motivazione bensì è la mera enunciazione di ciò che
andava motivato.
Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al punto della
confisca dell’autoveicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca
dell’autoveicolo e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre
Annunziata.
Rom così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2014
Il Co
estensore
il P sidente
Né le condizioni per la confisca possono ritenersi insite nel fatto stesso: pur