Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19676 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19676 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEONE RAFFAELE, nato a Napoli il 18/10/1949

avverso la sentenza del 10/10/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/10/2016, la Corte di appello di Napoli, decidendo in
sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 7909/2016 della Corte di
Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data
15.1.2009 – che aveva dichiarato Leone Raffaele responsabile del reato di furto
aggravato ai sensi dell’art. 625 nn 2 e 4 cod.pen. commesso ai danni di un
supermercato il 21.3.2008 e lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni
20 di reclusione ed euro 100 di multa, con la pena detentiva convertita ex art 59
I n. 689/1981- riqualificava il reato ascritto nella figura tentata e rideterminava la
pena inflitta in mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa e, convertita la pena
detentiva, in quella complessiva di euro 2.280,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Leone Raffaele,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1,
disp. att. cod. proc. pen:
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, argomentando che il Giudice del
rinvio aveva recepito solo parzialmente il disposto della Cassazione limitando
l’accoglimento dell’appello alla sola riqualificazione del reato ascritto, nulla
argomentando in relazione al motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di
sospensione condizionale della pena, motivo ritenuto assorbito dalla Corte di
Cassazione.
Contesta, inoltre, la determinazione della pena in relazione al dato finale ed
al profilo della conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena
pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E’ vero che nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di
ricorso, dichiarando assorbiti gli altri il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e
a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché
queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo
grado attraverso i motivi di appello (Sez.5, n.39786 del 11/07/2017, Rv.271074).
Nella specie, però, il motivo di appello relativo alla richiesta concessione della
sospensione condizionale era formulato in maniera del tutto generica senza la
necessaria deduzione di circostanze specifiche che, in base all’art. 133 cod. pen.,
legittimassero la concessione del beneficio stesso.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale costituisce difetto
assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello
su istanza di concessione della sospensione condizionale della pena solo quando

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nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente sollecitata, in termini non
, generici o sorretti da mere formule di stile, una verifica sulla applicabilità di detto
beneficio (Sez. 6, n. 47913 del 9.12.2009, Mazzotta, Rv. 245493; Sez. 3, n. 3431
del 4.7.2012, Maione, Rv. 254681; Sez.5,n.41006 del 13/05/2015, Rv.264823;
Sez.6,n.26539 del 09/06/2015, Rv.263917).
Costituisce, infatti, ius receptum, in tema di motivazione della sentenza,
l’affermazione che il giudice in sede di impugnazione non è obbligato a motivare
in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano

del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente si limita a contestare la determinazione della pena in relazione al
dato finale ed al profilo della conversione della pena detentiva inflitta nella
corrispondente pena pecuniaria senza evidenziare errori od omissioni incorsi in
tale operazione.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la
violazione dell’art. 581 cod.proc.pen., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi
anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2018

improponibili sia per genericità che per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007

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