Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19675 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19675 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da 3ovanovski Dushko, nato a Bilota
(Macedonia) il 21 novembre 1971, avverso la sentenza 29 aprile 2013
della Corte di appello di Ancona.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Elisabetta Cesqui che ha concluso per annullamento con
rinvio della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Jovanovski Dushko, ricorre, a mezzo del suo difensore,
avverso la sentenza 29.4.2013 dalla Corte di appello di Ancona che ha

Data Udienza: 16/04/2014

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confermato la condanna 7 dicembre 2012 del G.U.P. presso il Tribunale
di Ancona, con riferimento al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. n.
309/1990 perché, avvalendosi di un doppio fondo ricavato

deteneva kg. 482 ca. di “marijuana”, utili per il confezionamento di
1.586.451 “di dmg. di sostanza stupefacente. In Ancona il 17.7.2012.
La pena è stata fissata in anni 8 di reclusione ed €. 60 mila di multa.
2. Con un un primo motivo di impugnazione si propone eccezione
di incostituzionalità dell’art. 4 bis del decreto legge 272/2005, così come
modificato dalla legge n. 49/2006, in riferimento al vigente art. 73,
commi 1 e 1 bis, d.p.r. n. 309/1990, per insanabile contrasto con gli
artt. 3, comma 1, 27, comma 3, 77, comma 2, nonché 11 e 117,
comma 1, Costituzione.
3. Con un secondo motivo si lamenta mancanza ed illogicità
manifesta in ordine alla carenza dì prova in ordine all’elemento
psicologico del reato affermato dai giudici di merito sul doppio rilievo
della inverosimiglianza che un carico illecito di tale rilevanza fosse
affidato a “soggetto estraneo” e della deduzione che all’imputatoautista, al momento del controllo del carico non poteva sfuggire “il
singolare odore della marijuana”, circostanza questa che sarebbe
esclusa, secondo la difesa,

dall’essere stata la droga custodita

all’interno della cella frigorifera e trovata solo per l’intervento dell’unità
cinofila.
3. 1. Il secondo motivo, al limite dell’ammissibilità, non può
essere accolto.
3.2.

Invero

non

censurabile

appare

il

giudizio di

inverosimiglianza attribuito dai giudici di merito alla tesi di “estraneità
dell’autotrasportatore”, avuto riguardo ad una serie, ragionevole, di
valutazioni e letture della realtà in questione ed in relazione al “l’id
quod plerumque accidit”: rientra infatti nella usuale e banale cautela

nell’autoarticolato di cui era alla guida, trasportava, importava e

3

nella perpetrazione dell’illecito in questione (trasporto di quasi 5
quintali di marijuana), salvo diversi contrastanti elementi /nella specie
insussistenti né provati, la precisa informazione e consapevolezza, da

trasportato.
3.3. Del pari priva di efficacia appare infine la deduzione della
non-percepibilità dell’odore dello stupefacente, basato sul rilievo che
H P

l’individuazione della droga è stata operata dal fiuto dei cani: trattasi di
circostanza che non è affatto incompatibile con la possibilità della
percezione anche da parte di una

irsersona

3.4. Il motivo va quindi rigettato.
4. Per ciò che attiene alla prima doglianza, va subito rilevato che
nelle more del giudizio la questione dedotta è stata risolta dalla
sentenza n. 32 del 2014, della Corte costituzionale, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, oltre che dell’art. 4-vicies ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
21 febbraio 2006, n. 49; la norma censurata è stata quindi rimossa
dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze Corte
costituzionale n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
4.1. Stabilito, quindi, che, dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate, riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste
apportate, va rilevato per quanto qui interessa, che esso prevede un

parte del conducente il veicolo, del valore e della qualità del bene

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trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli
illeciti concernenti le cosiddette ‘droghe leggere” (puniti con la pena
della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena

4.2. Inoltre, come chiarito dal giudice delle leggi, quanto agli
effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale
interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo
conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex
art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più
favorevole al reo.
4.3. Ne consegue quindi l’annullamento della sentenza
impugnata, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, la quale, nella piena
libertà di valutazione propria del giudice di merito, si atterrà alle regole
suindicate, determinando la corrispondente sanzione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e
rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno16 aprile 2014
Il consigVere estensore

della reclusione da sei a venti anni e della multa).

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