Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19675 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19675 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMO ANTONINO N. IL 25/07/1951
avverso la sentenza n. 466/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1) Con sentenza del 18/6/2014 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza
del Tribunale di Siracusa, emessa il 21/1/2014, con la quale Bergamo Antonino,
applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla
pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73
DPR 309/90 ascritto.
Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie
attenuata di cui all’art.73 comma 5 bPR 309/90 e delle circostanze attenuanti
generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il comma 5 dell’art.73 DPR 309/90, anche alla luce della riformulazione normativa
(che l’ha configurato come ipotesi autonoma di reato) può essere riconosciuto solo in
casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità,
circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli
indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri”
(cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4 ,
n.20556/2005). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è
tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta ipotesi
attenuata per la quantità e qualità della sostanza stupefacente (gr.150 di cocaina, con
principio attivo del 23,90%), nonché per le modalità della condotta ed il rinvenimento
di un’ingente somma di denaro.
2.3) Anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte
territoriale ha congruamente motivato, avendo fatto riferimento alla personalità
dell’imputato, quale emergeva dai precedenti penali (uno anche specifico), ed alla
circostanza che mentre si trovava agli arresti domiciliari, proprio in relazione a
questo processo, commetteva il reato di evasione.
Ha infine evidenziato che la pena base, da cui era partito il giudice di primo grado,
corrispondeva al minimo edittale te non era suscettibile pertanto di riduzioni di sorta.

1

OSSERVA

2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Presidente
Il Consiglier est.

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