Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19674 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19674 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHITI MICHELA, nata a Pistoia il 28/04/1959

avverso la sentenza del 26/09/2017 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Gori, che ha concluso chiedendo la riforma
della sentenza.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/09/2017, la Corte di appello di Firenze, confermava la
sentenza del 2.11.2005 del Tribunale di Pistoia, con la quale Chiti Michela era stata
dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen, 44 comma 1 lett c),
95,93,94 del d.P.R. n. 280/2001 e 181, comma 1 bis d.lgs 42/2004 e condannata
alla pena di mesi tre di arresto ed euro 20.000 di ammenda, dando atto che il
contestato reato di cui 181, comma 1 bis d.lgs 42/2004 era stato considerato dal

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Chiti Michela,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod.pen.,
/
argomentando che, erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuta infond ata
l’eccezione di prescrizione sollevata in quanto il periodo di sospensione
considerato, dal 23.5.2014 al 20.2.2015, non poteva ritenersi rilevante ai sensi
dell’art. 159, comma 3, cod.pen perché il Tribunale non aveva provveduto a
disporre la sospensione della prescrizione al verbale dell’udienza del 23.5.2014.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione del manufatto come opera edilizia anziché come precario
temporaneo; argomenta che le risultanze delle prove testimoniali davano atto che
l’opera era una struttura leggera non ancorata al suolo e destinata ad assolvere
esigenze temporanee e che, pertanto, era contraddittoria la motivazione che
riteneva provato che il manufatto avesse caratteristiche tali da determinare la
trasformazione permanente del suolo inedificato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come evincibile dagli atti processuali, ai quali questa Corte ha accesso in
considerazione della natura procedurale del vizio dedotto, l’udienza tenutasi il
23.5.2014 nel corso del giudizio di primo grado veniva rinviata all’udienza del
20.2.2015 su richiesta del difensore, richiesta non giustificata da un impedimento.
Va ricordato che, in tema di prescrizione del reato, limiti di durata della
sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3,
cod.pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano
soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei

Tribunale quale ipotesi contravvenzionale.

difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a
richiesta non giustificata da un impedimento, rimanendo in tale ultimo caso
sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo del differimento. (Sez.U,
n.4909 del 18/12/2014, dep.02/02/2015, Rv.262914; Sez.1, n.5956 del
04/02/2009, Rv.243374; Sez.1, n.25714 del 17/06/2008, Rv.240460; Sez.2,
n.20574 del 12/02/2008, Rv.239890; Sez.3, n.4071 del 17/10/2007,
dep.28/01/2008, Rv.238544; Sez.5, n.44924 del 14/11/2007, Rv.237914).
Inoltre, è consolidato il principio in base al quale il rinvio del dibattimento

necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione (Sez. 5
n. 12453 del 23/02/2005, Rv.231694; Sez.U,n.47289 del 24/09/2003,
Rv.226075).
Risulta, pertanto, corretta la valutazione della Corte territoriale che, ai fini
della sospensione del corso della prescrizione, ha considerato l’intero periodo
intercorrente tra l’udienza del 23.5.2014 e quella del 20.2.2015, restando
irrilevante la circostanza che il Tribunale, nel disporre il rinvio, non avesse adottato
un formale provvedimento di sospensione.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in materia
edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire
la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non
può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data
all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale
dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti
e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita
eliminazione, non risultando rilevanti le caratteristiche costruttive,

i materiali

impiegati e l’agevole o il mancato ancoraggio al suolo (Sez.3, n.966 del
26/11/2014, dep.13/01/2015, Rv.261636; Sez.3,n.22054 del 25/02/2009,
Rv.243710; Sez.3,n.20189 del 21/03/2006, Rv.234325; Sez.3,n.37992 del
03/06/2004, Rv.229601; Sez. 3, n. 24898 del 4.4.2003, Nagni, Rv. 225380).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l’opera realizzata
dall’imputata (autorimessa, con pavimentazione in cemento, copertura con tegole
e travi, presenza di grondaia con canale di scolo interrato, presenza di finestre e
porta, divisione in due ambienti) richiedeva il previo rilascio del permesso di
costruire non connotandosi quale opera precaria perché destinata stabilmente al
ricovero di attrezzi e macchinari agricoli.
La motivazione è congrua e priva di vizi logici nonché conforme ai suesposti
principi di diritto.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3

disposto per impedimento dell’imputato o del difensore e su loro richiesta non

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2018

P.Q.M.

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