Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19674 del 10/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19674 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORTALE LETIZIA N. IL 11/09/1957
avverso la sentenza n. 1308/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 10/04/2015
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catanzaro
ha confermato il decisum di prime cure, con il quale Letizia Ortale era
stata riconosciuta responsabile dei reati di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R.
380/01, di violazione alla normativa antisismica, nonché di cui agli artt.
copertura in tegole su suolo di proprietà comunale, in difetto di ogni
titolo abilitativo; con condanna della prevenuta alla pena ritenuta di
giustizia;
-che la difesa della Ortale ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
assoluta carenza di motivazione e di mancato riscontro alle censure
sollevate con l’atto di appello, nel non considerare gli effetti che avrebbe
dovuto determinare sul processo de quo il ripristino dello stato dei luoghi
dall’interessata eseguito;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione dei
reati contestati, alla ascrivibilità di essi in capo alla prevenuta e alla
inconferenza dell’intervento dalla stessa posto in essere con la
demolizione dell’abuso realizzato, in quanto non determinante la
estinzione del reato;
che, in particolare, su questo ultimo punto, va osservato come la
spontanea demolizione del manufatto ad opera dell’agente non estingue
il reato di abuso edilizio, giacchè tale causa estintiva non è prevista dal
d.P.R. 380/01 ( ex multis Cass. 10/1/2007, n. 231);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
633, 639 bis cod.pen., per avere realizzato un manufatto in legno con
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.