Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19673 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19673 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ABUNDO MARIA ANNA, nata a Forio il 20/07/1970

avverso la sentenza del 27/02/2015 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per
prescrizione.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27.2.2015, la Corte di appello di Napoli confermava la
sentenza del 2.2.2012 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia che aveva
dichiarato D’Abundo Maria Anna responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 44 lett.
c), 83, 95 d.P.R.n. 380/2011 e 181 comma 1 bis, 734 cod.pen.e l’aveva
condannata alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione.

proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento ed articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen: con il primo motivo
deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente
infondati o generici.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di
motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa
sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono
in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv.
235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,
n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto

2. Avverso tale sentenza l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, ha

posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,
Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in
quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze

dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o
dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento
svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014,
dep.16/02/2015, Rv.262722).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza
di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi
di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione
delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di
circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza
delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529
del 22/09/1993, Rv. 195339; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro,
Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
Risulta, pertanto, del tutto congrua la motivazione della Corte territoriale che,
in linea con il suesposto principio di diritto, ha denegato la concessione delle
circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi di segno positivo.
4. La sentenza impugnata, però, deve essere in parte annullata d’ufficio sulla
base delle considerazioni che seguono.
Rileva il Collegio che, successivamente all’emissione della sentenza
impugnata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su
immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati
dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».

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tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati

Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181,
comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori
abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno
comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di

a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicchè il reato originariamente contestato
come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura
contravvenzionale (art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004).
Residua, dunque, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo in
relazione alla quale il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157
e 161 cod.pen, è maturato alla data del 3.8.2015.
5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione
al capo c) dell’imputazione, previa qualificazione del fatto come contravvenzione
di cui all’art. 181 comma 1 d.lgs n. 42/2004, per essere il reato estinto per
prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che
possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
(Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008,
Rv.240955).
Va, conseguentemente, revocato l’ordine di rimessione in pristino.
Infatti, in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del
2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e,
pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale
statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo
potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013,
Rv.257916).
Il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile per le residue imputazioni con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616
cod.proc.pen. e, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli
al fine della necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Va solo ulteriormente evidenziato che l’inammissibilità originaria
dell’impugnazione, per la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi,
consente il rilievo della abolitio crimínis o della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, ipotesi

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merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza necessaria

quest’ultima che, come detto, ricorre nella specie (Sez.4,n.25644 del 21/05/2008,
Rv.240848).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al
capo c), riqualificato come contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs n.
42/04 perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena e

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione
della pena.
Così deciso il 13/03/2018

dell’ordine di rimessione in pristino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e

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