Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19672 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19672 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO FRANCESCO N. IL 17/05/1973
avverso l’ordinanza n. 14/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
07/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
~sentite le conclusioni del PG Dott:TUVéo.”13-o32-1-;

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Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 7381/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce di cui in epigrafe,
pronunciata in sede di riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza
del G.I.P. del Tribunale di Brindisi che ha disposto la misura cautelare della
custodia in carcere nei suoi confronti, quale indagato per il delitto di
estorsione in danno di Marzano Gennaro (nella specie, alla persona offesa
era pervenuta una lettera con la quale, con minaccia di morte, gli veniva
intimato di consegnare la somma di centomila euro e n. 50 diamanti,
mediante il loro deposito in un luogo e in un’ora predeterminati; a seguito
della tempestiva denuncia della persona offesa, avendo quest’ultima
collocato una busta esattamente nel luogo indicato nella missiva, i
Carabinieri – all’uopo appostati – sorprendevano e traevano in arresto il
Martino Francesco e Binetto Palma, che lo accompagnava, mentre si
accingevano a ritirare la busta suddetta);
Atteso che:

il primo motivo di ricorso

(col quale si deduce la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza
impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza) è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi
al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di
legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito
hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro
decisione (richiamando, tra l’altro, il fatto che gli indagati ispezionarono,
con i fari abbaglianti della loro auto, la zona dove avrebbe dovuto trovarsi la
busta fino a rinvenirla, così dimostrando di essere a conoscenza del
contenuto della lettera estorsiva; e sottolineando come

i

medesimi

arrestarono l’auto esattamente in corrispondenza della busta contenente il
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Ritenuto che Martino Francesco ricorre per cassazione – a mezzo del suo

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denaro e si chinarono per prelevarla, prima di essere tratti in arresto dalle
forze dell’ordine), sicché deve escludersi non solo la mancanza, ma anche la
manifesta illogicità della motivazione (quale vizio «vizio di macroscopica
“ictu ocull”»:

cfr. Cass., sez. un., n. 24 del

24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074),
vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità;

(col quale si deduce la mancanza,

il secondo motivo di ricorso

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza
impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze caute/ari
e, segnatamente, del pericolo di reiterazione del reato) è inammissibile, in
quanto anch’esso sottopone alla Corte profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando
– come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto le
ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, il pericolo
di reiterazione dei reati insito nelle minacce di morte e di attentati
dinamitardi con specifico riferimento al caso di denuncia alle forze
dell’ordine e la necessità di salvaguardare le indagini in corso volte alla
identificazione di eventuali complici degli indagati), con motivazione esente
da vizi logici;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
Ritenuto che, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia

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evidenza», «percepibile

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della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94c -disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 24 aprile 2014.

gaidel citato articolo 94;

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