Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19672 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19672 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDENANITA

sul ricorso proposto da:
KOLE GUY SERGE N. IL 04/04/1979
avverso la sentenza n. 5229/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 18/4/2013, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Kole Guy Serge responsabile dei reati di cui agli
artt. 73 co. 5, d.P.R. 309/90, per avere detenuto illecitamente e ceduto a
terzi sostanza stupefacente del tipo eroina; 56 e 385 cod.pen, per avere
585, 576 co. 1 cod.pen. perché nel tentativo di scappare e di sottrarsi al
controllo degli agenti operanti procurava agli stessi lesioni personali;
condannava l’imputato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa.
Il Kole, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, rilevando
come, a seguito della entrata in vigore della L. 10/2014, i parametri
edittali da applicare in caso di reato ex co. 5, art. 73, d.P.R. 309/90, siano
differenti da quelli previsti in precedenza, di tal chè, nella nuova ottica, il
trattamento deve essere modificato in melius; di poi del tutto illegittimo
risulta essere il provvedimento di espulsione, reso dal giudice di merito,
difettando gli elementi per la relativa emissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di annullamento.
Occorre, infatti, prendere atto del sopravvenuto intervento legislativo,
operato con la L. 79/14, che ha rivisto il trattamento sanzionatorio da
applicare in ipotesi ex co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90, prevedendo un
minimo di mesi 6 di reclusione ed un massimo di anni 4 e, quanto alla
pena pecuniaria, un minimo di euro 1.032,00 ed un massimo di euro
10.329,00.
Appare, così, evidente che la pena base determinata dal decidente in
relazione al reato di cui all’art. 73 co. 5, citato decreto, è stata in tali
termini dallo stesso ritenuta congrua avendo come riferimento i

tentato l’evasione; 337 cod.pen. per resistenza a pubblico ufficiale e 582,

parametri in vigore al momento della decisione e non quelli minori,
risultanti dalla novella legislativa sopra richiamata.
Conseguentemente sul punto la pronuncia impugnata va annullata con
rinvio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuova valutazione
dosimetrica del trattamento sanzionatorio, nell’ottica dei parametri

Immeritevole di accoglimento, di contro, è il secondo motivo di
annullamento in quanto l’ordine di espulsione dalla Stato a pena espiata è
stata ampiamente giustificata dalla Corte territoriale, con l’evidenziare
l’attività di spaccio di stupefacenti, esercitata dal prevenuto
ininterrottamente dal 2002, come comprovato dalle condanne dallo
stesso riportate, nonché la spiccata pericolosità sociale del soggetto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione
della pena; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

edittali dettati dalla L. 79/14.

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