Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19671 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19671 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIBERTI ROSARIO N. IL 08/09/1974
avverso l’ordinanza n. 1425/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
06/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. F(Qv , 713,52fija;
(U,e)ra7

Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 717/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Ritenuto che Liberti Rosario ricorre per cassazione – a mezzo del suo
difensore – avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna di cui in epigrafe,
pronunciata su appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P.
del locale Tribunale, con la quale gli è stata applicata la misura della
custodia in carcere per i delitti di estorsione continuata consumata e tentata
nei confronti dell’esercente di un ristorante e di danneggiamento seguito da
incendio in danno del locale;
Atteso che il ricorso (col quale si deduce il vizio di motivazione della
ordinanza impugnata e la violazione di legge per mancanza di gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato ed erronea valutazione delle prove) è
inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando
– come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in
modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione
(richiamando, tra l’altro, le concordi dichiarazioni rese dalla persona offesa e
da tutti i suoi dipendenti, i fotogrammi del filmato delle telecamere di
sorveglianza del locale che hanno ripreso la persona dell’indagato appiccare
il fuoco ad uno degli ombrelloni del ristorante, la gravità delle minacce anche di morte – poste in essere con una condotta criminosa progressiva e
prolungata nel tempo, volta ad ottenere dal ristoratore la consegna di
somme di denaro nonché la sua rinuncia a pretendere la restituzione delle
somme già consegnate in prestito), sicché deve escludersi non solo la
mancanza, ma anche la manifesta illogicità della motivazione (quale vizio
«vizio di macroscopica evidenza», «percepibile “ictu ocull”»: cfr. Cass., sez.
un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003
Rv. 226074), vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato
di legittimità;

2

.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 717/2014 R.G.

Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto

nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 24 aprile 2014.

deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,

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