Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19671 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19671 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MASSIMO N. IL 25/07/1977
avverso la sentenza n. 2423/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/02/2013

OSSERVA LA CORTE

– Ritenuto che il Tribunale di Cosenza applicava all’imputato la pena concordata,
ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il delitto di illecita detenzione di
sostanza stupefacente;
– Ritenuto che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la

ordine alla ricorrenza delle ipotesi criminose ritenute e non aveva valutato
correttamente la congruità della pena;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso
che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità
delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di
esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.2.2013.

decisione, osservando che il Giudice non aveva correttamente motivato in

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