Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19670 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BONETTI CLAUDIO nato il 28/04/1974, avverso l’ordinanza del
13/09/2013 del Tribunale del Riesame di Torino;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con ordinanza del 13/09/2013, il Tribunale del Riesame di
Torino confermava l’ordinanza con la quale, in data 20/08/2013, il
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alessandria aveva
applicato a BONETTI Claudio la misura della custodia cautelare in
carcere perché indagato per due rapine aggravate commesse in
Alessandria.

Data Udienza: 24/04/2014

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 309/5-10 COD. PROC. PEN. per non avere il
tribunale dichiarato la perdita di efficacia dell’ordinanza essendo stati gli

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 LETT. A) B) C) COD. PROC. PEN.:

il

ricorrente, in punto di fatto, ha premesso che, al momento
dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, egli si trovava, dal
14/06/2013, agli arresti domiciliari per fatti connessi a quelli in esame
e, in tale periodo, non aveva mai dato adito ad alcunché avendo
rigorosamente rispettato le prescrizioni impostigli dal giudice per le
indagini preliminari di Ancona.
Non si comprendeva, quindi, quale potesse essere il pericolo di
recidivanza specifica valorizzato dal Tribunale di Torino, tanto più che il
giudizio prognostico non era stato circostanziato.
Il tribunale, poi, non aveva considerato che il Bonetti era un
soggetto incensurato e che si trovava alla sua prima esperienza
detentiva, era cresciuto in un ambiente sano ed in una famiglia
rispettabile ed aveva un lavoro a tempo indeterminato.
Non si comprendeva, quindi, il silenzio del Tribunale su tutti questi
elementi e, soprattutto, su una pretesa

«assenza di dichiarazione di

disponibilità» per un soggetto che già si trovava agli arresti domiciliari.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 309/5-10 COD. PROC. PEN.: la doglianza è

manifestamente infondata.
Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che:
a) la richiesta di riesame pervenne il 3 settembre 2013;
b) gli atti furono trasmessi al Tribunale del Riesame il 06/09/2013
che decise il 13/09/2013.
I suddetti dati hanno trovato conferma nella documentazione
acquisita direttamente da questa Corte presso il Tribunale del Riesame,

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atti trasmessi oltre il termine di cui all’art. 309/5 cod. proc. pen.;

sicchè, essendo stati rispettati tutti i termini di legge, la censura è
inammissibile tanto più ove si consideri che le contrarie affermazioni del
ricorrente sono rimaste un mero flatus vocis non avendo provveduto a
provare, traTite idonea documentazione, il contrario di quanto attestato

2.

VIOLAZIONE DELL’ART. 274 LETT. A) B) C) COD. PROC. PEN.: anche la

suddetta doglianza è manifestamente infondata.
Il Tribunale, innanzitutto, ha puntualmente confutato, sulla base di
precisi riscontri fattuali, l’argomento difensivo secondo il quale, poiché il
Bonetti si trovava già agli arresti domiciliari per una rapina a Fabriano
ed una tentata rapina a Jesi commesse il 14 ed il 13/06/2013, non vi
era alcuna ragione perché gli fosse applicata la misura cautelare in
carcere.
Il Tribunale, ha, infatti, spiegato che il quadro probatorio valutato
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alessandria, era
molto più grave di quello valutato dal giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Ancona (che aveva applicato al ricorrente la misura degli
arresti domiciliari) al quale il Bonetti aveva taciuto di avere commesso le
due rapine di cui al presente procedimento.
Quanto, infine, al pericolo di recidivanza il Tribunale ha così
motivato: «si ritiene di dover confermare la misura cautelare in atti, sia
perché la gravità dei fatti, il loro carattere reiterato ed organizzato,
l’approfittamento vile delle condizioni di minorata difesa delle vittime,
danno conto di un serio e concreto pericolo di recidivanza specifica, sia
perché la sostituzione della misura in atto consentirebbe all’indagato
ricorrente di condividere con terzi le informazioni che possiede e sulla
scorta delle quali egli ha potuto agire con frequenza ed in territorio
davvero molto esteso».
Si tratta di motivazione nella quale non sono ravvisabili né vizi
motivazionali né violazioni di legge, sicchè avendo il tribunale motivato
in modo logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, la
medesima non si presta ad alcuna censura.

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nella documentazione ufficiale.

Quanto, infine, alla pretesa contraddittorietà circa

l’assenza di

dichiarazione di disponibilità» per un soggetto che già si trovava agli
arresti domiciliari, va osservato che si tratta di una motivazione del
tutto irrilevante ai fini della decisione, perché, in realtà, il tribunale,
come risulta dalla motivazione riportata supra per esteso, ha ritenuto

domiciliari in quanto, stante la gravità dei fatti, le modalità di
commissione e la loro reiterazione (quattro rapine aggravate compiute
con le stesse modalità in luoghi diversi e lontani, nel giro di appena due
mesi), l’unica misura adeguata fosse proprio quella della custodia
cautelare in carcere.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
&.
Si provveda a norma dell’art. 94\ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma 24/04/2014

.-

che, comunque, il ricorrente non fosse meritevole degli arresti

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