Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19669 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19669 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJOKA ALBERT N. IL 13/09/1980
avverso la sentenza n. 5774/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:

– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Monza, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 2o.000,00 di multa a carico di
Albert Gjoka, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, per illecita
detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cessione a terzi non identificati la droga;

concessione della attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. in ragione del particolare ruolo svolto dall
Gj oka;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano );

-che peraltro, in particolare, la doglianza sollevata in gravame non può trovare ingresso in quanto
estranea al negozio pattizio dalle parti sottoposto alla ratifica del giudice di merito;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 10/4/2015.
Il • nsigliere estensore

Il Pr ‘sidente

-che la difesa prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’ingiustificata mancata

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