Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19668 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19668 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da Pescatore Alessandro Valentino, n. a Catania il 22.9.87, e
da Disco Fulvio Maria, n. a Catania il 6.5.86;
avverso l’ordinanza del 28.11.13 del Tribunale di Catania, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Salzano, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di ricorrenti Avv. Angela Chimento, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.11.13 il Tribunale di Catania, sezione riesame,
confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5.11.13 dal GIP
dello stesso Tribunale nei confronti di Alessandro Valentino Pescatore e Fulvio
Disco per rapina aggravata ai danni di Salomè Ferreira Da Rocha.
Tramite il proprio difensore entrambi gli indagati ricorrevano, con atti separati
di analogo tenore, contro detta ordinanza, chiedendone l’annullamento per i
motivi qui di seguito riassunti:

Data Udienza: 27/03/2014

2

a) erroneamente i giudici del riesame, nello scegliere la misura cautelare da
applicare, non ne avevano considerato la distanza temporale dal fatto (commesso
il 22.1.13) per cui essa era stata emessa;
b) del pari erroneamente avevano confermato, con una motivazione per
relationem e in base alle sole dichiarazioni accusatorie provenienti dalla
denunciante, i gravi indizi di colpevolezza, nonostante le obiezioni mosse dagli
indagati e, in particolare, il mancato ritrovamento, presso le rispettive abitazioni,

c) insussistenza delle esigenze cautelali, considerata l’incensuratezza degli
indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) va disatteso.
Premesso che in tema di misure coercitive il tempo trascorso dalla commissione
del reato, che pur costituisce ex art. 292 co. 2° lett. c) c.p.p. uno degli aspetti della
motivazione nella scelta della misura, non esclude di per sé l’attualità e la
concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p. (cfr., ad es., Cass.
Sez. II n. 21424 del 20.4.11, dep. 27.5.11; Cass. Sez. IV n. 6717 del 26.6.2007,
dep. 13.2.2008), si noti che nel caso di specie l’arco temporale tra la rapina per
cui si procede (22.1.13) e l’emissione della misura coercitiva (5.11.13) è di
appena poco più di nove mesi, tempo inadeguato (come correttamente motivato
dall’impugnata ordinanza) a far ritenere venuto meno il negativo giudizio
prognostico circa la possibile reiterazione di analoghe condotte criminose da parte
degli odierni ricorrenti.

2- Ancora infondati sono i motivi che precedono sub b) e sub c).
Con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni i giudici del
riesame hanno dato conto delle ragioni dell’ attendibilità della persona offesa, per
di più riscontrate – sebbene la cosa non sia indispensabile, non applicandosi alla
deposizione della parte offesa i canoni dei commi 3° e 4° dell’art. 192 c.p.p. — dal
certificato medico comprovante le lesioni cagionatele dai rapinatori, oltre che
dalle parziali ammissioni degli odierni ricorrenti (che hanno riconosciuto di
essersi recati presso l’abitazione della vittima nelle circostanze di tempo da lei
narrate).

della refurtiva,

3

Oltre alla precisione e alla linearità della versione della persona offesa
l’impugnata ordinanza ha valutato a carico dei due indagati anche l’illogicità e
l’inconsistenza del movente di calunnia allegato dal Disco e dal Pescatore per
spiegare le accuse loro mosse dalla Ferreira.
Ogni ulteriore valutazione a riguardo svolta nei ricorsi deborda sul piano
dell’apprezzamento di merito, in quanto tale precluso in sede di legittimità, anche
per quanto concerne il maggiore o minore rilievo da attribuire all’incensuratezza

della loro azione criminosa.

3- In conclusione, i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegne la
condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processi4ali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 27.3.14

degli indagati rispetto a quello delle particolarmente gravi e violente modalità

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