Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19667 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19667 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mignano Giovanni, n. a Napoli il 4.5.94;
avverso l’ordinanza del 28.10.13 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Salzano, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.10.13 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17.10.13 dal GIP dello
stesso Tribunale nei confronti di Giovanni Mignano per concorso in rapina
pluriaggravata.
Tramite il proprio difensore ricorre Giovanni Mignano contro detta ordinanza,
di cui chiede l’annullamento per un solo articolato motivo con cui denuncia vizio
di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha confermato la massima misura
custodiale in luogo di quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, nonostante
la disponibilità, manifestata dal ricorrente, a sottoporsi alle misure di controllo
elettronico di cui all’art. 275 bis c.p.p. e a far installare nella propria abitazione i

Data Udienza: 27/03/2014

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necessari congegni. La motivazione — prosegue il ricorso – risulta, poi, apodittica
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente abbia ancora la
disponibilità dell’arma da fuoco con cui è stata commessa la rapina, nonostante
che nulla dimostri che non si sia trattato di mera arma giocattolo. Conclude il
ricorso con il denunciare che l’impugnata ordinanza ha ravvisato d’ufficio
un’esigenza cautelare — quella del pericolo di fuga — non allegata dal PM in sede
di richiesta della misura coercitiva, pericolo di fuga per altro smentito dal fatto

circa un mese dalla rapina, senza essersi reso irreperibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è infondato.
Premesso che si censura l’impugnata ordinanza solo in punto di adeguatezza
della misura prescelta (e non di sussistenza delle esigenze cautelari), si ricordi che
l’art. 275 bis c.p.p., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti
domiciliari, l’adozione del c.d. braccialetto elettronico, non ha introdotto una
nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura
cautelare personale che il Giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza
della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla
propria abitazione, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell’indagato di
autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di
installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (cfr. Cass. Sez. V n.
40680 del 19.6.12, dep. 17.10.12; Cass. Sez. H n. 47413 del 29.10.03, dep.
10.12.03).
Nel caso di specie, la gravata pronuncia ha motivato la scelta della misura
intramuraria come unica adeguata in ragione della perdurante disponibilità, da
parte del Mignano, dell’arma da fuoco, non trovata all’esito della perquisizione
domiciliare, con conseguente pericolo che l’arma stessa possa essere nuovamente
usata, evenienza non esclusa dalla misura degli arresti domiciliari ancorché
eventualmente accompagnati dall’uso dei congegni elettronici di cui all’art. 275
bis c.p.p.
Si tratta di motivazione di per sé idonea a sorreggere anche da sola la scelta
della misura intramuraria, anche a prescindere dal concorrente pericolo di fuga
che in ricorso si afferma essere stato ravvisato d’ufficio dal Tribunale (il che è

che il Mignano si sia lasciato arrestare presso la propria abitazione a distanza di

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comunque consentito dalla più recente giurisprudenza di questa S.C., dato il
carattere interamente devolutivo dell’istanza di riesame: v., ex aliis, Cass. Sez. VI
n. 4294 del 10.12.12, dep. 29.1.13; Cass. Sez. V n. 4446 del 5.12.06, dep. 5.2.07).
L’ipotesi (ventilata in ricorso) che si sia trattato solo di arma giocattolo, resta —
appunto – a livello di mera indimostrata congettura alternativa, di per sé inidonea
a fondare una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione (a
riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. I

Cass. Sez. In. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. In. 13528 dell’11.11.98,
dep. 22.12.98; Cass. Sez. In. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del
30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. I n.
1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
A ciò si aggiunga che anche un’arma giocattolo può essere adoperata per
commettere reati e che il suo uso integra pur sempre un’aggravante, ove l’arma
giocattolo, per la sua somiglianza con una vera arma da fuoco, produca analogo
effetto intimidatorio (cfr. Cass. Sez. V n. 31473 dell’11.6.2007, dep. 2.8.2007;
Cass. Sez. V n. 16647 dell’11.3.2003, dep. 9.4.2003; Cass. Sez. Il n. 4594 del
17.3.93, dep. 5.5.93; Cass. S.U. n. 3394 del 6.3.92, dep. 23.3.92; Cass. Sez. I n.
8484 dell’8.7.91, dep. 1°.8.91; Cass. Sez. I n. 2549 del 30.5.91, dep. 2.8.91 e
numerose altre).
Per il resto, le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso scivolano sul piano del
mero apprezzamento di fatto, come tale estraneo alla presente sede.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la
condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces .uali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 27.3.14

n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. In. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98;

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