Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19666 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19666 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Iavarone Valter, nato a Roma il 21-05-1967,
avverso la sentenza del 27-02-2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Piero Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza,
perché il fatto non costituisce reato;
udito per il ricorrente l’avvocato Mauro Cupitò, che si riportava al ricorso
chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2013, il G.U.P. presso il
Tribunale di Roma condannava Valter Iavarone alla pena di mesi 4 di reclusione,
in ordine al reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. 74/2000, perché, quale legale
rappresentante della Coop. Service Italia 94, con sede in Roma, non versava nei
termini previsti ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati nell’anno di
imposta 2006, per un ammontare complessivo di € 71.205,00, fatto accertato in
Roma nell’ottobre 2009.

parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato il
beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, Iavarone, tramite il
difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo lamenta l’eccessiva entità della pena inflitta e la mancanza e
contraddittorietà della motivazione sia rispetto alla valutazione degli elementi
della fattispecie contestata, sia in relazione al trattamento sanzionatorio.
Con il secondo motivo, il ricorrente invoca l’aboliti° criminis parziale del reato
contestato a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 158/2015, che ha
innalzato la soglia di punibilità del reato da 50.000 a 150.000 euro.
Con il terzo motivo, infine, viene eccepita l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, che nel caso di specie sarebbe maturata il 20 aprile 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
2. Deve infatti rilevarsi che, successivamente alle due decisioni di merito,
è stato approvato il d. Igs. 24 settembre 2015 n. 158 (“revisione del sistema
sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014,
n. 23”), il cui art. 7, nel modificare parzialmente l’art. 10

bis del d. Ig. n.

74/2000, ha innalzato la soglia di punibilità del reato da 50.000 a 150.000 euro,
determinando in tal modo la depenalizzazione delle condotte di omesso
versamento delle ritenute alla fonte per importi inferiori a 150.000 euro.
Orbene, nel caso di specie, l’importo dell’omissione contributiva addebitata a
Iavarone, essendo pari a 71.205,00 euro, risulta ampiamente al di sotto della
nuova soglia di punibilità, per cui la condotta omissiva di cui si è reso autore
l’imputato risulta allo stato priva di rilievo penale.
3. Alla luce dell’intervenuta abolitio criminis, la sentenza impugnata essere
pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

2

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 febbraio 2015, in

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 02/03/2018

Il Gpesit§liue
ensore
it’S- DC)\-)
2315,.
‘tabio Zu ica

Il Pre idente

Gasto Andreazza

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA