Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19664 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19664 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
ex art. 130 c.p.p. di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 37673/09
della VII Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione;
visti gli atti e il suddetto provvedimento;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Salzano, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per morte del reo.

RITENUTO IN FATTO
Si chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza deliberata il 24.6.09
dalla VII Sezione penale di questa S.C. perché Lorenzo Penna, ricorrente contro
la sentenza del 18.4.08 della Corte d’appello di Torino, risulta essere deceduto già
il 6.9.08.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dal certificato di morte in atti risulta confermato l’avvenuto decesso di Lorenzo
Penna già in data 6.9.08, vale a dire prima che la citata ordinanza del 24.6.09 di
questa S.C. fosse deliberata.
Il venir meno del rapporto processuale, conseguente al decesso dell’imputato,
rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata.

Data Udienza: 27/03/2014

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Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell’esecuzione, ma dallo
stesso giudice che ha emesso il provvedimento (cfr., da ultimo, Cass. n.
10199/10).
Nel caso di specie la competenza spetta alla stessa Corte Suprema piuttosto che
al giudice del merito (che pur sarebbe il giudice dell’esecuzione ex art. 665 co. 30
c.p.p.), nonostante l’inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori
dei casi tassativi previsti dall’art. 625 bis c.p.p.: si tratta, infatti, di rilevare una

Revocata, dunque, la citata ordinanza n. 37673/09 della VII Sezione penale di
questa S.C., va annullata senza rinvio la sentenza d’appello emessa il 18.4.08
dalla Corte d’appello di Torino, in ragione della morte del ricorrente intervenuta
dopo la sua deliberazione e prima di quella della Corte di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
revoca l’ordinanza emessa dalla VII Sezione penale di questa Corte i confronti
di Penna Lorenzo e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza 1 .4.08 della
Corte d’appello di Torino per essere il reato estinto per morte del reo.
Così deciso in Roma, in data 27.3.14

situazione che esclude il determinarsi di successivi effetti giuridici.

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