Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19663 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19663 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso il provvedimento, emesso
1’11.6.13 dal GIP del Tribunale di Tivoli, di inammissibilità dell’opposizione alla
richiesta di archiviazione proposta dal PM in ordine alla denuncia contro ignoti
sporta da Telecom Italia S.p.A.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco
Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento del decreto impugnato;
osserva:
1- con decreto dell’11.6.13 il GIP del Tribunale di Tivoli ha dichiarato de plano
l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal PM
in ordine alla denuncia contro ignoti sporta da Telecom Italia S.p.A. relativamente
al reato p. e p. ex art. 640 c.p. per l’attivazione d’una linea telefonica intestata a
tale Piekarczyk, che aveva poi disconosciuto il contratto stipulato a suo nome.
Ricorre Telecom Italia S.p.A. contro detto decreto, deducendone la nullità per
violazione degli artt. 410 co. 3 0 , 409 co. 2° e 127 c.p.p. per avere il GIP dichiarato
de plano inammissibile l’opposizione all’archiviazione proposta dalla società in

Data Udienza: 27/03/2014

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base ad una prognosi di sostanziale inutilità delle indagini suppletive suggerite
dalla società ricorrente, funzionali all’identificazione degli autori del reato.
2- Il ricorso è fondato.
Si premetta che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche in
tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato (come avvenuto
nel caso di specie) esiste il diritto della parte offesa, che abbia adempiuto l’onere

interloquire nel procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire
materiale probatorio e/o spunti investigativi da sottoporre al giudice e a
partecipare — ove l’opposizione risulti ammissibile – all’udienza camerale fissata a
norma dell’art. 410 c.p.p. (v. Cass. Sez. III n. 5202 dell’11.11.2003, dep.
10.2.2004; Cass. Sez. V n. 1206 del 12.3.96, dep. 1°.4.96; Cass. Sez. V n. 155 del
15.1.93, dep. 1 0 .4.93).
Nella vicenda in esame risulta violato il combinato disposto degli artt. 409 e 410
c.p.p., con conseguente nullità insanabile del decreto di archiviazione ex art. 127
co. 5° c.p.p. (cfr. Cass. Sez. I n. 18666 del 1°.4.2008, dep. 8.5.2008 e numerose
altre conformi) denunciabile mediante ricorso per cassazione, come previsto
dall’art. 409 ult. co . c.p.p.

di dichiarazione di cui all’art. 408 co. 2° c.p.p., a prendere visione degli atti, a

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Invero, alla stregua di diffuso orientamento di questa S.C., in presenza di
opposizione della persona offesa il GIP può disporre l’archiviazione con
provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza
della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla
mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi
elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass.
n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1°.10.2004, dep.

dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi
atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini
dell’accertamento penale.
Altro è — invece — la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sé inidonea
a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da
ultimo, Cass. Sez. III n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09), così come lo è l’eventuale
prognosi negativa del GIP circa l’esito e l’utilità delle ulteriori indagini sollecitate
dall’ opponente.
In altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della parte offesa
alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente
formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza
e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla
fonte di prova, restando — invece – preclusa una valutazione prognostica de plano
circa la loro rilevanza ai fini dell’accertamento della fondatezza della notizia di
reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez.
IV n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010).
Nel caso di specie il GIP, nel provvedere de plano, ha invece ritenuto che
l’opposizione non avesse indicato mezzi integrativi di indagine potenzialmente
idonei all’identificazione degli autori del reato.
In realtà, dall’atto di opposizione emerge che la società ricorrente aveva chiesto
un accesso presso l’immobile in cui era attestata l’utenza al fine di individuarne il
reale utilizzatore e una nuova assunzione di informazioni dal Piekarczyk.
Sebbene quest’ultima non costituisca nuovo mezzo di investigazione, la prima è
comunque nuova, specifica e pertinente al tema d’indagine e, in quanto tale,
idonea a rendere ammissibile l’opposizione.

10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1°.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003,

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E l’ammissibilità dell’opposizione è di per sé sufficiente ad incardinare il
subprocedimento consistente nell’udienza camerale, solo all’esito della quale il
GIP può disporre — se del caso — l’archiviazione della notitia criminis.
Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento del decreto impugnato e
la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,

per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in data 27.3.14

annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribuna di Tivoli

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