Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19662 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19662 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mendico Erminio, n. a Melito Porto Salvo (RC) il 2.8.73;
avverso l’ordinanza del 7.6.13 del Tribunale di Milano, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.6.13 la Corte d’appello di Milano in funzione di giudice
dell’esecuzione rigettava l’istanza di scarcerazione proposta da Erminio Mendico
sul presupposto dell’asserito mancato passaggio in giudicato della sentenza di
condanna a suo carico emessa il 6.12.12 dalla stessa Corte territoriale.
Tramite il proprio difensore, avv. Gregorio Cacciola, ricorre Erminio Mendico
contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento per violazione degli artt. 175,
157 e 179 c.p.p. in quanto l’estratto della sentenza era stato notificato il 13.1.13 a
mezzo fax al difensore di fiducia (cioè allo stesso avv. Gregorio Cacciola) ai sensi
dell’art. 157 co. 8 bis c.p.p., notifica da ritenersi insanabilmente nulla — con
conseguente impedimento del passaggio in giudicato della sentenza 6.12.12 della

Data Udienza: 27/03/2014

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Corte d’appello di Milano — vuoi perché eseguita a mezzo fax, vuoi perché
all’epoca il Mendico era detenuto per altra causa. Pertanto, la Corte territoriale
avrebbe dovuto restituire in termini ex art. 175 c.p.p. il ricorrente per proporre
impugnazione contro la sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è infondato.

domicilio in luogo diverso dalla propria residenza.
Ciò legittimava le notifiche presso tale domicilio eletto anziché presso il luogo
di detenzione, come da costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. F n. 31490 del 24.7.12).
Ma sulla notifica presso il domicilio eletto prevale quella eseguita mediante
consegna a mani del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157 co. 8 bis c.p.p.
Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di affermare altre volte, con
orientamento cui va data continuità, la notifica eseguita nella forma prevista
dall’art. 157 co. 8 bis c.p.p., introdotta dall’art. 2 co. 1 d.l. n. 17/05, conv. con
mod. in legge n. 60/05, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il
difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non
accettare la notifica per conto del suo assistito. Tale dichiarazione deve
logicamente precedere l’esecuzione dell’attività di notifica e non può esserle
contestuale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. In. 16615 del 27.2.13, dep. 12.4.13).
Si tratta di modalità che costituisce una maggiore garanzia per l’imputato,
ponendo subito il suo difensore in grado di provvedere agli atti processuali ad
impulso di parte.
A sua volta tale notifica può avvenire a mezzo telefax o con altri mezzi idonei a
norma dell’art. 148 co. 2 bis c.p.p., così come avviene per ogni notifica che possa
o debba effettuarsi mediante consegna al difensore (cfr. Cass. S.U. n. 28451 del
28.4.11, dep. 19.7.11).

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la
condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,

In ricorso si dà atto che il Mendico, detenuto per altra causa, aveva eletto

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rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali.

Così deciso in Roma, in data 27.3.14

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