Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19661 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19661 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Bologna nel procedimento a carico di Ciuntuc Valerica, n. in Romania il 12.7.76;
avverso l’ordinanza del 16.10.13 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.10.13 il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità del
decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Valerica Ciuntuc per
omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna contro
detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento perché, in realtà, la nomina del
difensore di fiducia era pervenuta al PM dopo la già avvenuta emissione
dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. notificato al precedente difensore
(d’ufficio).
Tramite il proprio difensore di fiducia Valerica Ciuntuc ha depositato memoria
con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/03/2014

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è inammissibile per difetto di ricorribilità oggettiva del
provvedimento impugnato, noto essendo il principio di tassatività delle
impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p.
È pur vero che – alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di
questa Corte Suprema – un provvedimento non altrimenti impugnabile può

(in quanto non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dall’ordinamento
processuale od emesso in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso, al di
là di ogni limite, da qualunque previsione normativa) o strutturale (ove determini
una non consentita regressione del procedimento o una stasi non rimediabile del
processo).
Tuttavia, nel caso in esame non solo nemmeno in ricorso si deduce un’eventuale
abnormità dell’ordinanza in questione, ma il provvedimento impugnato non
sarebbe abnorme neppure se il Tribunale avesse, a torto, ritenuto omesso l’avviso
ex art. 415 bis c.p.p. al difensore di fiducia.
Infatti, con sentenza n. 25957 del 26.3.09, dep. 22.6.09, le S.U. di questa S.C.
hanno escluso l’abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui
all’art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita in quella vicenda processuale dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la
trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere
avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M.
disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Ed ancora, secondo Cass. Sez. III n. 6460 del 14.12.07, dep. 11.2.08, rv.
239050, PM in proc. Slimani, non è abnorme, ma è, anzi, legittimo, il
provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga la restituzione degli
atti al pubblico ministero nel caso in cui risulti omessa la notificazione del decreto
di citazione a giudizio, non verificandosi in tale ipotesi un valido passaggio dalla
fase delle indagini preliminari a quella del dibattimento quale presupposto per
l’esercizio da parte del giudice del potere di rinnovazione della notifica stessa ex

tuttavia essere oggetto di ricorso per cassazione se affetto da abnormità funzionale

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art. 143 disp. att. c.p.p. (conf. Sez. VI n. 21167 del 28.3.07, dep. 29.5.07, rv.
237059, PM in proc. Rivecchio e altro).
A sua volta il principio è conforme alle puntualizzazioni, che si leggono in
motivazione, di Cass. S.U. n. 28807 del 29.5.02, dep. 26.7.02, secondo cui, se
l’ufficio del PM ha omesso l’attività di notificazione, deve concludersi che è
avvenuta in violazione dell’art. 553 c.p.p. la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento, sicché ben se ne giustifica la restituzione affinché il PM curi lo

In conclusione, ove pure fosse ravvisabile, il vizio denunciato renderebbe il
provvedimento impugnato illegittimo, ma certamente non abnorme perché
corrispondente all’esercizio di un potere astrattamente spettante al giudice del
dibattimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 27.3.14

svolgimento dell’attività omessa.

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