Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19660 del 27/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19660 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
DJORDJEVIC Djordje n. Francia il 15 gennaio 1973
avverso la sentenza emessa il 26 settembre 2013 dal Tribunale di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Gioacchino Izzo, che
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 27/02/2014

2.

Considerato in fatto
1.

Con sentenza in data 26 settembre 2013 il Tribunale di Roma applicava a

Djordjevic Djordje, su richiesta delle parti, la pena di anni tre, mesi quattro di
reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata (capo A),
resistenza a pubblico ufficiale (capo B), lesioni personali (capo C), commessi in Roma
1’11 agosto 2013, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche

con la riduzione per il rito.
2.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce la “violazione del combinato disposto
degli artt.129 e 444 c.p.p.. Insussistenza del reato contestato; derubricazione con
ipotesi delittuose meno gravi” in quanto il giudice di merito non avrebbe valutato la
possibilità di emettere sentenza di proscioglimento o di configurare diverse e meno
gravi ipotesi di reato, limitandosi ad “un controllo meramente formale, sorvolando sui
fatti così come emergono dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo processuale,
adottando all’esito una formula di stile”.

Ritenuto in diritto
3.

Il ricorso è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato

atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al
contenuto dell’accordo tra le parti e, dall’altro lato, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 cod.proc.pen., facendo riferimento in particolare al verbale di
arresto e alle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché alle parziali ammissioni
dello stesso imputato che aveva confermato di essersi introdotto nell’abitazione della
persona offesa sottraendovi un Ipod. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale

“ritenute equivalenti alla recidiva contestata per il reato più grave di cui al capo A” e

natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998,
Messina). Peraltro la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore
manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. sez.VI 20 novembre 2008

J–

3

n.45688, Bastea; sez.III 23 ottobre 2007 n.44278, Benha; sez.VI 10 aprile 2003
n.32004, Valetta).

4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare

5. P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2014

il cons. est.

in euro 2.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA