Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19660 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19660 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLECCHIA SALVATORE N. IL 16/06/1969
avverso la sentenza n. 9548/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

F

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito dì rito abbreviato, con
il quale Salvatore Pellecchia era stato riconosciuto responsabile del reato
di cui all’art. 6, co. 6, L. 401/89, per avere contravvenuto al Daspo del
Bosis, nei pressi dello Stadio Olimpico, in occasione della partita
Roma/Manchester United, mentre era intento a vendere biglietti di
ingresso al predetto stadio ad occasionali passanti; con condanna del
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che il Pellecchia, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
sollevando eccezione di incostituzionalità del co. 6 dell’art. 6 L. 401/89
per violazione dell’art. 24 della Costituzione; nonché vizio di motivazione
laddove il giudice di merito sostiene che la condotta posta in essere
dall’imputato avrebbe potuto procurare un pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione, alla ascrivibilità di esso e alla irrilevanza della
eccepita questione di costituzionalità;
-che la eccezione di incostituzionalità sollevata e l’ulteriore censura
mossa in gravame si palesano del tutto destituite di fondamento, rilevato
che la disciplina prevista dall’art. 6, L. 401/89 trova applicazione anche
nelle ipotesi previste dalla L. 88/2003, come modificata dalla L. 210/05 ed
in particolare nell’ ipotesi di cui all’art. 1 sexies, giacchè detta norma si
riferisce al venditore non autorizzato di biglietti per manifestazioni
sportive, prevedendo, espressamente, la possibilità di imporre i divieti
previsti dal citato art. 6 ed in tal modo equiparando tale condotta a quelle

Questore di Roma, del 31/7/2007, essendo stato sorpreso in Largo De

indicate nella citata normativa qualora il Questore estenda il divieto al
bagarino ( Cass. sent. n. 41354/2014);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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