Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1966 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1966 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EMOINGHARE JOY N. IL 24/04/1973
.2.0534 /3012,
avverso la sentenza n. G7/+ CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 29/11/2012
cc: 29-11-12
FATTO E DIRITTO
1 .-. Emoinghabe Joy ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
che ha confermato la condanna a lei inflitta in primo grado per il reato di cui all’art.
378 c.p.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’elemento psicologico del resto.
2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente attengono
invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando
fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti
alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo
della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
pro essuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
R.G. n. 26298-12