Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1966 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1966 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO GIOVANNI N. IL 23/06/1983
avverso la sentenza n. 4139/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CARUSO Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione, lamentando che il giudice d’appello, nel
determinare la pena, non avrebbe adeguatamente valutato “il relativo disvalore del
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato la riduzione della pena
(applicata nel minimo edittale), osservando che l’imputato, a causa dei numerosi e
gravi precedenti penali, appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.
reato contestato”.