Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19659 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19659 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOHLI BILEL nato il 07/05/1989

avverso la sentenza del 21/09/2017 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato BOHLI Bilel propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale al predetto è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di
multa per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti (hashish e eroina) continuata e

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
Inoltre, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e
quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile
di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente
manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel
procedimento e pertanto né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo
in discussione (cfr. sez. 1 n. 48900 del 15/10/2015, Rv. 265429; sez. 4 n. 38070
dell’11/07/2012, Rv. 254371).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

acquisto e illecita detenzione di quantitativi di droga.

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