Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19658 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19658 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMOZZI TIZIANO nato il 19/07/1994 a ROMA

avverso la sentenza del 16/12/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MOROZZI Tiziano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di
anni quattro di reclusione ed C 15.000 di multa per ipotesi di detenzione ai fini
di spaccio di oltre 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che deteneva presso la propria abitazione suddivisa in 57 involucri (per grammi 33,00)

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento all’accertamento della qualificazione giuridica del fatto reato e
alla misura del trattamento sanzionatorio applicato.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiannento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
3.1 Nel provvedimento impugnato è stato fatto motivato riferimento agli elementi di accusa e agli argomenti che deponevano a sostegno della prospettazione accusatoria (verbale di arresto, verbale di perquisizione domiciliare, consulenza tecnica del pubblico ministero), da cui attingere una valutazione di insussistenza di cause di esclusione della responsabilità penale, così come di cause di
giustificazione o di non punibilità, nonché ai fini della qualificazione giuridica del
fatto reato nell’alveo della fattispecie contestata.
3.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta
dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come

2

e in ulteriori 19 involucri (per grammi 777,00).

N.

R. G.

proposta dalle parti, così che il giudice

de quo ha positivamente delibato

l’accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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