Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19658 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19658 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Arriaga Nieto Javier alias Rojas Rivera Carlos, nato in Massico il 15 giugno 1959
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 13/02/2014

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma rigettava il
riesame della misura custodiale in carcere , disposta dal GIP del Tribunale di
Civitavecchia ,a carico di Arrigga Nieto Javier,, per il reato di tentata rapina e
lesioni personali aggravate in danno di Silva Duque Maria Andreina, proposto dal
difensore dell’indagato , che aveva eccepito la nullità del provvedimento custodiale ,
perché non era stato tradotto per l’indagato alloglotta che non conosce la lingua

italiana.
1.1 I1 Tribunale ha respinto l’impugnazione sia perché formulata in modo generico
sia perché il deducente non ha in alcun modo provato che egli non è in grado
di comprendere la lingua italiana.
1.2 Avverso tale ordinanza ricorre il difensore di Arriaga,chiedendo l’annullamento
del provvedimento e riproponendo lo stesso motivo, eccependo la violazione
dell’art.606 co 1 lett.b) e c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 143 c.p.p., comma 1,
art.292 cod.proc.pen. e 6 CEDU per la mancata traduzione dell’ordinanza
applicativa della misura custodiale nella lingua dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso non è fondato.
2.1 Secondo un consolidato principio giurisdizionale di questa Corte, l’obbligo per il
giudice di disporre la traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare
personale nei confronti di un cittadino straniero, sussiste solo quando ,a1 momento
della emissione e notifica del provvedimento, emerga in modo certo ,dagli atti del
procedimento, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino
straniero ( sentenza n.26846 del 2004 rv 229295).
2.2 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha posto in rilievo che dagli atti del
fascicolo non emerge in modo inequivocabile che Arriaga non conosce la lingua
italiana e che, comunque, in udienza di convalida dell’arresto era presente
l’interprete di lingua spagnola Daniela Simeoni i ma anche che la permanenza
continuativa dell’indagato nel nostro paese per oltre otto anni lasciava
ragionevolmente e fondatamente intendere ch’egli era in grado di comprendere
sufficientemente la nostra lingua.
2.3 Tanto premesso , sulla questione relativa alla necessità di traduzione
dell’ordinanza cautelare personale emessa nei confronti di un cittadino straniero
■•■

che non è in grado di comprendere la lingua italiana, le Sezioni Unite di questa
Corte di questa Corte, con la sentenza n. 19 del 2003 hanno affermato il principio
di diritto secondo il quale “Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei

confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di
comprendere la lingua italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza
che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una

volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in
applicazione dell’art. 94, comrna l &bis, disp. att. cod. proc. peri.), ovvero dalla
nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le
contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato
l’emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine
per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia
compreso il contenuto”.
Nella decisione n. 26846 del 2004 é stato, poi, messo in rilievo che la decisione
delle Sezioni Unite evidenzia che il diritto ad una “immediata traduzione”
dell’ordinanza cautelare personale presuppone “necessariamente” la mancata
conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, e quindi il connesso
obbligo del giudice di disporre la traduzione sorge esclusivamente quando tale
mancata conoscenza risulti positivamente dagli atti o, in mancanza, quando sia già
stata accertata dall’autorità procedente. Quando la mancata conoscenza della
lingua italiana invece non emerga in modo documentato, come nel caso in esame, fl
giudice non è tenuto alla traduzione dell’ordinanza all’atto della sua emissione e
l’eventuale successivo accertamento della mancata conoscenza dell’italiano non può
riflettersi sulla validità dell’ordinanza – che, in mancanza del detto presupposto,
deve ritenersi validamente emanata e notificata – ma solo sul diritto di difesa
dell’imputato, nel senso che il giudice sarà tenuto a nominare un interprete in sede
di interrogatorio ed i termini per impugnare l’ordinanza cautelare decorreranno solo
dal momento in cui l’imputato avrà avuto conoscenza del suo contenuto.
2.4 Hanno ,comunque, precisato le Sezioni Unite che l’intervento dell’interprete in
sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. con la esposizione all’indagato,
dinanzi al giudice e con la garanzia della presenza del difensore, della contestazione
mossa indicandogli le ragioni – ivi comprese quelle relative alle esigenze cautelari rende superflua la traduzione letterale dell’ordinanza cautelare(in tal senso, Cass.
SS.UU. 24.9.2003/9.2.2004 n. 5052).

3

il

3. Alla luce delle considerazioni che precedono,il ricorso non può essere accolto e va
rigettato: al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si

j

Così de iso u Roma,camera di consiglio del 13 febbraio 2014

provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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