Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19657 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19657 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIGLIO FABIO nato il 26/02/1971 a ROMA

avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giglio Fabio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di detenzione illegale di armi.
4.14A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine assenza di valutazione degli
atti ai fini del proscioglimento dell’imputato.

aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della
sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità
dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità
(Sez.

4,

n.

34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez.

U,

n.

8825 del

27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lor dan Micc

Rocco Marco Blaiotta

s

—_

La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura è generica e

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