Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19657 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19657 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Paolo Pesciarelli, quale difensore della
P.O. Polibbi Nadia (n. il 12.11.1938), avverso il decreto di archiviazione del
G.I.P. presso il Tribunale di Roma, emesso nei confronti di Sdogati Maria (n.
14.01.1950) – indagata per il reato di appropriazione indebita – in data
04.07.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del

Data Udienza: 13/02/2014

provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma
per l’ulteriore corso.

OSSERVA:

Con provvedimento del 04.07.2013, il Giudice per le indagini preliminari

l’opposizione alla reiterata richiesta di archiviazione del P.M.; infatti era stata
accolta una precedente opposizione della P.O. alla richiesta di archiviazione
del P.M. del 12.07.2010 ed erano state svolte le indagini suppletive indicate
dal G.I.P., svolte le quali il P.M. presentava una nuova richiesta di
archiviazione.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della
P.O. deducendo che si è proceduto de plano, nonostante l’opposizione
all’archiviazione fosse ammissibile.
La difesa della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.
In data 28.01.2014 il difensore della P.O. depositava memoria – ex art.
611 del c.p.p. — con la quale indicava tutte le ragioni a sostegno
dell’accoglimento del suo ricorso.
In data 07.02.2014 l’Avvocato Susanna Carraro — difensore
dell’indagata — depositava una memoria con la quale esponeva le ragioni per
le quali il ricorso della P.O. era inammissibile.
In data 12.02.2014 il difensore della P.O. depositava memoria di replica
con la quale — dopo aver sottolineato la differenza tra il caso trattato dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 23909/2010 evocata dalla
difesa dell’indagata e il caso di cui ci occupiamo – indicava tutte le ragioni a
sostegno dell’accoglimento del suo ricorso.

motivi della decisione

Si deve preliminarmente rilevare che, come correttamente sottolineato
dal difensore dell’indagata, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato il
principio — condiviso dal collegio — secondo il quale II giudice può provvedere

presso il Tribunale di Roma archiviò – de plano – non ritenendo ammissibile

”de plano” sulla reiterata richiesta di archiviazione – proposta a seguito dello
svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del
contraddittorio camerale – qualora la persona offesa non abbia presentato
una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile (Sez. U,
Sentenza n. 23909 del 27/05/2010 Cc. – dep. 22/06/2010 – Rv. 247124).
Tanto premesso il ricorso è, però, fondato e va, quindi, accolto.

che lo portano a ritenere inammissibile l’opposizione della P.O., limitandosi
ad affermazioni apodittiche e valevoli per qualsiasi procedimento.
La motivazione del G.I.P., quindi, non solo è molto sintetica, ma è
apparente: invero non spiega perché l’opposizione non contenga gli elementi
necessari per il suo accoglimento indicati nella sentenza di questa Corte
evocata dallo stesso G.I.P. (Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. – dep.
15/03/1996 – Rv. 204133).
La carenza (nel caso di specie l’assoluta mancanza) di motivazione in
ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, sacrifica il diritto
al contraddittorio della parte offesa, che quindi legittimamente ricorre per
Cassazione ( si vedano, sul punto, fra le tante sentenze della Suprema Corte
che questo Collegio condivide: Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. dep. 15/03/1996 – Rv. 204132, evocata dallo stesso G.I.P. e sopra indicata;
Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. – dep. 04/01/2011 – Rv. 249236;
Sez. 2, Sentenza n. 158 del 27/11/2012 Cc. – dep. 04/01/2013 – Rv. 254062).
Si deve, infine, aggiungere — anche se è più che sufficiente per la
decisione, quanto già sopra evidenziato – come il G.I.P. non solo abbia
omesso di motivare sul perché non prenda in considerazione la precisa e
dettagliata opposizione della P.O., ma come abbia anche apoditticamente
effettuato un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli
elementi indicati dalla P.O. e sulla infondatezza della notizia di reato, attività
non consentita “de plano” in costanza di opposizione.
Quindi il G.I.P. ha deciso sull’irrilevanza della proposta di investigazione
suppletiva dell’opponente, senza indicare neppure un motivo a sostegno
della sua decisione e in forza di pronostici sull’esito dell’investigazione; ma
così facendo ha violato il diritto della P.O. al contraddittorio previa fissazione

dell’udienza camerale. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il

Infatti il G.I.P. nel suo provvedimento di archiviazione non indica i motivi

principio — condiviso dal Collegio — che è illegittimo il decreto con cui il
giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della persona
offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le
investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto
tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità
dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato,

di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente
formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la
specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al
tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle
risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne
può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla
capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza
camerale (Sez.5, Sentenza n. 34152 del 22/09/2006 Cc. – dep. 12/10/2006 Rv. 235204; Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 07/12/2010 Cc. – dep. 19/01/2011
– Rv. 249371; Sez. 2, Sentenza n. 43113 del 19/09/2013 Cc. – dep.
21/10/2013 – Rv. 257236).
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio con
restituzione degli atti al Tribunale di Roma, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma.

Così deliberato in camera di consiglio, il 13/02/2014.

inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione

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