Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19656 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19656 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIERRE MWINUKA REBECCA nato il 13/04/1969

avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

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Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputata PIERRE Mwinuka Rebecca propone ricorso contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna in abbreviato alla pena di
anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il delitto di cui all’art.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità dei motivi (riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la
dosimetria della pena), non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione], con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione individuata alla
luce della ricaduta nel reato, della ammissione di circostanza già emerse, a fronte di un
atteggiamento ostruzionistico assunto in occasione del controllo della P.G.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

73 co. 5 d.P.R. 309/90 ritenuta la recidiva specifica e infra quinquennale.

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