Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19656 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19656 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Santagata William
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna, in data 24.9.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Rido , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 13/02/2014

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Santagata William ha proposto rituale ricorso avverso l’ordinanza del
24.09.2013 con la quale la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile
la dichiarazione di ricusazione del giudice Gianluigi Petragnani Pelosi.

Santagata e del suo difensore e procuratore speciale.
1.2 La rinunzia all’impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e
ricettizio, produttivo dell’effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto
all’autorità competente (in tal senso Cass. 22/01/1993, Barberi, rv. 193249) con
la conseguenza che il ricorso stesso è divenuto inammissibile.
1.3 Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen , alla declaratoria di inammissibilità
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
al versamento della somma, equitativamente liquidata, di euro cinquecento, in
favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di € 500,00 (cinquecento)
alla Cassa delle
Così dej}iso Roma, nella Camera di Consigli del 13 febbraio 2014

Ammende.

1.1 ll 12.10.2013 è stata depositata la rinuncia all’impugnazione, a firma di

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