Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19655 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19655 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS PIETRO nato il 14/03/1968 a MARINO

avverso la sentenza del 12/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DE SANTIS Pietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava
la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il prevenuto colpevole
del reato di cessione di due panetti di hashish per un peso complessivo lordo di
circa due etti, da cui erano ricavabili 979 dosi singole medie e, ritenuta la recidiva specifica e reiterata lo aveva condannato alla ena di anni tre di reclusione ed

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge tanto in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico, sia con riferimento alla
mancata sussunzione del fatto reato nella ipotesi di cui all’art.73 V comma Dpr
309/90, nonché con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dalla parte ricorrente, il quale si limita ad una rinnovazione delle stesse censure in fatto
in precedenza avanzate al giudice del merito.
3.1 Invero i giudici di merito hanno evidenziato come la condotta del DE SANTIS sia stata adeguatamente valorizzata dagli operanti, a seguito di servizio di
osservazione in quanto univocamente esplicativa della consegna del pacco contenente lo stupefacente, non ravvisandosi alcuna contraddizione tra i singoli apporti narrativi delle distinte informative.
3.2 Il giudice di appello ha fornito adeguata contezza delle ragioni di esclusione della ipotesi di cui al quinto comma dell’art.73 Dpr 309/90, avendo riconosciuto una obiettiva esclusione della ipotesi di minore gravità, valorizzando il dato quantitativo di stupefacente idoneo a soddisfare un consumo certamente non
indifferente nella cittadina di Ariccia.
Quanto poi al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale con motivazione
assolutamente logica e priva di contraddizioni ha rappresentato che la cessione
dell’hashish costituiva momento non trascurabile dell’escalation criminale del
prevenuto, in ragione dei precedenti penali e dei quantitativi di droga trattati
nella presente occasione, così da escludere altresì il riconoscimento di circostanze attenuanti genriche, attesi i precedenti specifici e la gravità del fatto reato.

2

C 6000 di multa, previa riduzione per la scelta del rito.

N.

RG.

Evidenziava infine che la pena era stata contenuta in termini medio minimi edittali così da non giustificare una più puntuale motivazione, se non la esplicitazione di criteri di adeguatezza e di proporzionalità parametrata sui criteri di cui
all’art.133 cod.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al

sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della

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