Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19655 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19655 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Raffaele Leone, quale difensore della P.O.
lovino Luigi (n. il 06/12/1954), avverso l’ordinanza di archiviazione del G.I.P.
del Tribunale di Nola, in data 18/02/2013, nei confronti del legale
rappresentante della società Del Vecchio costruzioni (indagato per il reato di
truffa ed estorsione).
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

Data Udienza: 13/02/2014

Osserva:

In data 18/02/2013 il G.I.P. del Tribunale di Noia ha disposto l’archiviazione
del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società Del
Vecchio costruzioni – indagato per il reato di truffa ed estorsione – dopo aver
svolto udienza in Camera di Consiglio a seguito dell’opposizione

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore
della P.O. per l’erroneità di quanto ritenuto dal G.I.P. nel valutare gli elementi
acquisiti.
Il difensore del ricorrente !ovino Luigi conclude, pertanto, chiedendo
l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato
inammissibile. Infatti, avverso il provvedimento di archiviazione può essere
presentato ricorso per Cassazione — ex articolo 409, VI comma, c.p.p., che
richiama l’articolo 127, V comma, c.p.p. — solo per violazione del principio del
contraddittorio. Sul punto è costante la giurisprudenza di questa Suprema
Corte nell’affermare il principio, condiviso dal Collegio, che l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409,
comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art.127, comma 5, cod. proc. pen.
che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti
la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio norme che nel
caso di specie, come già sopra rilevato, sono state invece rispettate (Sez. U,
Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Cc. – dep. 03/07/1995 – Rv. 201381; Sez. 1,
Ordinanza n. 8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez.
2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc. dep. 05/10/2012 – Rv. 252982). Ne
consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della “notitia criminis” e che, quindi, è
inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri ad
esempio: la violazione dell’art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata
assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra

all’archiviazione presentata dalla Persona Offesa.

quelle previste di violazione del contraddittorio (si vedano, fra le tante: Sez.
6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. – dep. 09/01/2003 – Rv. 223329; Sez.
6, Sentenza n. 30775 del 28/05/2007 Cc. – dep. 27/07/2007- Rv. 237330);
oppure vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Sez. 1, Ordinanza n.
8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez. 1, Sentenza
n. 9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per il

mancato accoglimento di indagini suppletive (la cui motivazione è, nel caso
di specie, implicita in relazione alla decisione del G.I.P.; Sez. 1, Sentenza n.
9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per vizi
relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di
violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del
contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 5052 del 21/10/1999 Cc. – dep.
15/11/1999 – Rv. 215629; Sez. 2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc.
dep. 05/10/2012 – Rv. 252982)
Nel caso di specie, come si è già osservato, non si ravvisa alcuna
lesione del principio del contraddittorio. Invero, il ricorrente è stato
regolarmente avvisato – ex articolo 408, II comma, del c.p.p. — e ha
presentato un atto di opposizione che ha indotto il G.I.P. a fissare l’udienza in
camera di consiglio alla quale ha partecipato il difensore della P.O. che ha
concluso riportandosi a quanto da lui scritto. Il G.I.P. a seguito di quanto
sopra ha deciso di archiviare e con motivazione esaustiva, logica e non
contraddittoria ne ha evidenziato tutte le ragioni.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

2

3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 13/02/2014.

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