Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19655 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19655 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZINI LUCIA N. IL 02/03/1946
avverso la sentenza n. 1998/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Lucia Manzini era
stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 2 bis L. 638/83, per
avere omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali
doversi procedere nei confronti della imputata in ordine ai fatti commessi
sino al marzo 2006, perché estinti per prescrizione, rideterminando la
pena per i residui reati in mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di
multa, con conferma nel resto;
-che la difesa della Manzini ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato rubricato, in difetto di prova della
effettiva corresponsione da parte della prevenuta delle retribuzioni ai
dipendenti;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del delitto in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo all’imputata;
-che la Corte distrettuale, a giusta ragione, ha tratto la prova della
corresponsione delle spettanze da parte della Manzini alle maestranze
dagli acquisiti modelli DM10: infatti, detti modelli, attestano le
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso
l’istituto previdenziale, sempre che non risultino elementi contrari ( ex
multis Cass. 4/3/2010, n. 14839 ); elementi nella specie inussistenti;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha dichiarato non

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 10/4/2015.

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