Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19654 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19654 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELLAFI MOHAMED ALI’ nato il 09/10/1982

avverso la sentenza del 14/03/2016 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ELLAFI Mohamed Alì ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di
mesi sei di reclusione ed C 1.400 di multa per ipotesi di detenzione ai fini di
spaccio di una dose di eroina per il prezzo di euro 40 fatto qualificato ai sensi
dell’art.73 V comma dpr 309/90.

alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione di
motivazione illogica e non esauriente rispetto al compendio investigativo acquisito dall’autorità giudiziaria.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
3.1 Nel provvedimento impugnato è stato fatto motivato riferimento agli elementi di accusa e agli argomenti che deponevano a sostegno della prospettazione accusatoria (verbale di arresto e degli altri elementi di indagine) da cui attingere una valutazione di insussistenza di cause di esclusione della responsabilità penale, così come di cause di giustificazione o di non punibilità.
3.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta
dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come
proposta dalle parti, così che il giudice
l’accordo.

2

de quo ha positivamente delibato

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

N.

R. G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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