Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19653 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19653 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FESTA FABIO N. IL 15/09/1979
avverso la sentenza n. 557/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
12/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO„___
Udito il Procuratore Gerlerale in persona del
che ha concluso per 9 tre,..e_Le(x~ erh` 441:4′

Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 2494/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

– avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 12.6.2013 che
ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal locale Tribunale, con
la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di
cui all’art. 633 cod. pen., in relazione alla occupazione abusiva di un
alloggio dell’I.A.C.P.:
Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione di legge,

nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli) è inammissibile, in
quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle
prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso
di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e
coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra
l’altro, la deposizione del teste Di Blasi e l’accertamento compiuto dalla
Polizia municipale di Messina), sicché deve escludersi non solo la mancanza,
ma anche la manifesta illogicità della motivazione (quale vizio «vizio di
“ictu ocull”»: cfr. Cass., sez. un., n.

macroscopica evidenza», «percepibile

24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074), vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di
legittimità;

il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art.

157 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria della estinzione del
reato per prescrizione, sul presupposto che la commissione del reato sia da
collocarsi nell’aprile 2004) è inammissibile, in quanto il delitto di cui all’art.

2

Ritenuto che Festa Fabio ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 2494/2014 R.G.

633 cod. pen. ha natura permanente e non risulta che l’occupazione sia
cessata anteriormente alla data (24.10.2006) del commesso reato indicata
nel capo di imputazione, sicché la prescrizione non era affatto maturata alla

il terzo\Idi ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 62 bis cod.

pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, in
quanto la concessione o la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è insindacabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di
specie – è giustificata con motivazione congrua ed esente da vizi logici;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266);
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 24 aprile 2014.

data della pronuncia di secondo grado;

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