Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19653 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19653 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMITELLI GIORGIA nato il 20/09/1986 a ROMA
avverso la sentenza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Romitelli Giorgia per il reato di detenzione al fine di spaccio di
sostanza stupefacente.
2. Propone ricorso l’imputata lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla affermazione di penale responsabilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito si è infatti pronunciata su
tutte le questioni qui pedissequamente riproposte, con motivazione del tutto congrua,
connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla esauriente dinamica dei dati
probatori, né la ricorrente si confronta con quanto osservato nella gravata sentenza
limitandosi a censure generiche, assolutamente prive di specificità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
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