Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19652 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19652 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERTOSA NICOLA N. IL 16/06/1982
SIKORA ELZBIETA MALGORZATA N. IL 31/08/1984
avverso la sentenza n. 650/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARQQ,.—
(A o 7B-02_Ate,
Udito il Procuratore G Tule in persona del ott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 2407/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

cassazione – a mezzo del loro difensore – avverso la sentenza della Corte di
Appello di Lecce di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di
primo grado emessa dal Tribunale di Brindisi in esito a giudizio abbreviato,
ha ridotto le pene loro irrogate dal primo giudice per i delitti di cui rapina,
lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la mancanza della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta
responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti) è inammissibile,
in quanto il motivo di ricorso è generico, non solo perché intrinsecamente
indeterminato, ma altresì perché difetta della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati
esposte nelle sentenze di primo e di secondo grado (da leggersi
unitariamente), ragioni che omette di sottoporre a critica, risultando così
“aspecifico” (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568; Cass.,
Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012 Rv. 253893; Cass., Sez. 2, n. 19951 del
15/05/2008 Rv. 240109);
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.

2

Ritenuto che Pertosa Nicola e Sikora Elzbieta Malgorzata ricorrono per

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 2407/2014 R.G.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Penale, addì 24 aprile 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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