Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19652 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19652 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

sul ricorso proposto da:
RAHALI LEKBIR N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 6713/2013 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pavia, con sentenza del 7/5/2014, su concorde
richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed
euro 22.000,00 di multa a carico di Lekbir Rahali, imputato del reato di cui
agli artt. 81, co. 2, 110 cod.pen., 73, co. 1 e 6, d.P.R. 309/90, perché, in
concorso con altri coindagati e con persona di minore età, quale pusher,
aveva svolto attività di spaccio di stupefacenti, del tipo haschish, cocaina
ed eroina.
IL Rahali, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la assoluta assenza di motivazione, in particolare in ordine alla ritenuta
insussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di annullamento è manifestamente infondato.
Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte,
nella ipotesi di applicazione di pena sull’accordo delle parti, ai sensi
dell’art. 444 cod.proc.pen., è inammissibile la impugnazione diretta a
contestare la sussistenza del fatto, la sua oggettiva attribuzione, i termini
fattuali della imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della
sua determinazione ( ex multis Cass. S.U. 3/12/1999, Fraccari ); né può
riconoscersi alla parte su tali punti la mancanza o la insufficienza della
motivazione, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia.
Occorre, però, evidenziare che il trattamento sanzionatorio è stato
ratificato dal giudice di merito nella misura determinata, a seguito del
seguente computo dosimetrico: pena base anni 5, mesi 3 di reclusione ed
euro 30.000,00 di multa; ridotta per la concessione delle circostanze
attenuanti generiche fino ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro
20.000,00 di multa; aumentata a titolo di continuazione interna ad anni

.y

5, mesi 6 di reclusione ed euro 33.000,00 di multa; infine ridotta per il
rito.
Orbene, in relazione all’aumento della pena per la continuazione interna
bisogna tenere conto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte
(26/1/2015, ricorr. Sebbar), secondo la quale l’aumento di pena inflitto a
relazione alle droghe cosiddette leggere, debba essere oggetto di
specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale,
applicabile per tali violazioni, in conseguenza della reviviscenza della
precedente disciplina, determinatasi per effetto della sentenza n.
32/2014 della Corte Costituzionale.
Nella specie, a titolo di continuazione interna, è stato applicato l’amento
di pena, in difetto di ogni specificazione distintiva tra cocaina ed eroina e
l’hashish.
Di tal chè la pronuncia gravata va annullata senza rinvio, con trasmissione
degli atti al giudice ad quem, in quanto la stessa, fondandosi sul negozio
pattizio, proposto dalle parti, ratificato dal giudice, non consente
interventi modificatori senza che le parti stesse abbiano la possibilità di
interloquire.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

titolo di continuazione, per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 309/90, in

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