Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19651 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19651 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. VISCUSO GIOVANNI nato il 10/09/1978;
2.

DEDOLA ROBERTO nato il 15/05/1974;

avverso la sentenza del 14/06/2013 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
FATTO
1. Con sentenza del 14/06/2013, la Corte di Appello di Genova
confermava la sentenza pronunciata in data 14/07/2010 dal tribunale
della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto VISCUSO Giovanni
e DEDOLA Roberto rispettivamente colpevoli dei reati di tentata
estorsione e violenza privata ai danni di Argento Stefano.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, hanno
proposto ricorso per cassazione.

Data Udienza: 24/04/2014

3. VISCUSO Giovanni, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i
seguenti motivi:
3.1.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere

la Corte

ritenuto che nella frase pronunciata dal ricorrente fosse ravvisabile una

pronunciata e per l’estemporaneità, avrebbe dovuto essere considerata
solo come una frase di natura ingiuriosa;
3.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS E 133 COD. PEN. per non avere la
Corte motivato in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti
generiche e sulla riduzione della pena.

4. DEDOLA Roberto, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la
MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte ritenuto

credibile la parte offesa senza operare alcuna valutazione rispetto alla
sentenza di primo grado ed ai motivi di gravame.
DIRITTO
1. DEDOLA
Il ricorso è manifestamente infondato essendo del tutto generico
ed aspecifico rispetto alla motivazione con la quale la Corte territoriale,
dopo avere ricostruito il fatto, ha disatteso la tesi difensiva del
ricorrente spiegando anche le ragioni per le quali la parte offesa doveva
ritenersi credibile.
Infatti, in questa sede, il ricorrente si è limitato a dolersi del fatto
che la Corte non avrebbe effettuato

«alcuna autonoma valutazione,

neppure in ragione dei presentati, corposi ed esaurienti motivi di
appello»

ai quali il ricorrente si è semplicemente riportato, non

spiegando dove, come e perché la motivazione addotta dalla Corte quanto alla credibilità della parte offesa – sarebbe affetta dai vizi
motivazionali deducibili in sede di legittimità.

2. VISCUSO

2

minaccia di natura estorsiva laddove, per il contesto in cui era stata

Il ricorso presentato dal suddetto imputato è parzialmente
fondato.
Infatti, quanto al primo motivo (manifesta illogicità della
motivazione), la censura è manifestamente infondata: la frase
pronunciata dall’imputato nei confronti della parte offesa:

«tu mi devi

denunci, ti sparo in testa», va ritenuta sicuramente di natura estorsiva
anche e soprattutto in considerazione della incontestata ricostruzione
dei fatti e del contesto in cui fu pronunciata.
E’, invece, fondata la censura dedotta con il secondo motivo e
relativo al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante sul punto
fosse stato dedotto uno specifico motivo di appello (come risulta,
peraltro, a pag. 5, dalla stessa sentenza impugnata), itk,Corte, sul
punto, non ha speso una sola parola per disattendere il motivo di
appello.
P.Q.M.
ANNULLA
La sentenza impugnata nei confronti di Viscuso Giovanni limitatamente
al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Genova per nuovo giudizio sul punto e dichiara l’irrevocabilità
della stessa sentenza sul capo della responsabilità rigettando nel resto il
ricorso;
DICHIARA
inammissibile il ricorso di Dedola Roberto che condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Roma 24/04/2014

dare C 3.000,00 e se non mi dai C 3.000,00 ti prendo la jeep. Se mi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA