Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19651 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19651 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCIU MONSERRATO nato il 13/06/1946 a OZIERI

avverso la sentenza del 31/10/2017 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1.

Monserrato Bacciu ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata,
dolendosi della omessa pronuncia ed omessa
motivazione sulla richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova
mancato proscioglimento.

2.

Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come precisato da questa Corte in analoga
fattispecie, l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta
di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Rv. 269072)

3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere e tensore

dott. Francesco M

Ciampi

Il Presidente

dott. Roif Blaiotta

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