Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19650 del 24/04/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19650 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
D’ANIELLO DARIO nato il 04/08/1972, avverso la sentenza del
08/04/2013 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 08/04/2013 la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza con la quale, in data 25/11/2010, il giudice
monocratico del Tribunale della medesima città aveva ritenuto
D’ANIELLO Dario colpevole dei reati di cui agli artt. 623-639 bis
–
633
cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la VIOLAZIONE
DELL’ART. 157 COD. PEN. per non avere la Corte dichiarato la prescrizione
Data Udienza: 24/04/2014
dei reati nonostante la stessa Corte avesse affermato che la
consumazione era da collocarsi nel mese di aprile 2005. Erroneamente
la Corte aveva ritenuto che si fossero verificati nel giudizi di primo grado
cause di sospensione della prescrizione.
processo di primo grado ha consentito di appurare che non risultano
cause di sospensioni.
Di conseguenza, essendo previsto per i reati in esame un termine
massimo di prescrizione di anni sette mesi sei, i medesimi, al momento
della sentenza di appello, si erano già prescritti.
P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione
Roma 24/04/2014
3. Il ricorso è fondato in quanto, un controllo dei verbali del