Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19650 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19650 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANESINI BENVENUTO N. IL 14/02/1965
avverso la sentenza n. 1001/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Benvenuto Gianesini era
stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 5 co. 1, 8 co. 1 e
10 co. 1, d.Lvo 74/2000, perche, quale titolare della omonima ditta
annuale, con evasione i.v.a. pari ad euro 132.848,00; per avere emesso
fatture per operazioni inesistenti; per avere occultato o distrutto i
documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; con condanna del prevenuto
alla pena ritenuta di giustizia;
-che il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza dei reati rubricati, in quanto non sono
ravvisabili né l’elemento soggettivo, né l’elemento oggettivo delle
violazioni addebitategli; nonché la mancata concessione delle attenuanti
generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; e la
erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen., visto che la pena doveva
essere determinata nel minimo edittale;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati, alla ascrivibilità di essi in capo all’imputato e
alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, da considerarsi
assolutamente adeguato alla gravità dei fatti e alla personalità del
Gianesini;
-che i motivi di annullamento, peraltro, non possono trovare ingresso ex
artt. 581 co. 1 lett. c), e 591 co. 1, lett. c), cod.proc.pen., perché del tutto
generici;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

individuale, non aveva presentato entro il 27/12/07 alcuna dichiarazione

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 10/4/2015.

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