Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1965 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1965 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LONERO ROBERTO N. IL 08/08/1970
avverso la sentenza n. 1450/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c.c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1
Lonero Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità e in ordine alla pena inflitta, ritenuta
eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in
questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello
hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della congruità e della correttezza logica.
Le ulteriori censure sono anch’esse inammissibili, in quanto con esse si
censura un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è
rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale
sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto nel caso di specie—
corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp. e
idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di curo mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
cos deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.

R.G. 26296-12

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